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Modello C/IAL ed IMS: occhio alle scadenze PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Martedì 02 Febbraio 2010 10:26
I datori di lavoro che nel 2008 o 2009 hanno ottenuto l’ok dall’agenzia delle Entrate all’istanza di attribuzione del bonus assunzioni (modelli IAL e R/IAL) devono inviare, a pena di decadenza dal contributo concesso per l’anno 2010, entro il 31 marzo 2010 il modello C/IAL, riguardante la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale.

La trasmissione, possibile a partire gia` dal 1° febbraio 2010, dovra` avvenire con il canale di gestione denominato “COMUNICAZIONE IAL”.
Tale adempimento riguarda il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato incrementando la base occupazionale nelle aree svantaggiate. Il beneficio è fruibile per il 2008, 2009 e 2010, con la condizione vincolante per i beneficiari della comunicazione all’Agenzia del mantenimento del livello occupazionale.

Utilizzeranno, invece, il modello IMS, da inviare telematicamente all’Agenzia a partire dalle ore 10,00 del 2 febbraio 2010, le piccole e medie imprese che svolgono attivita` commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, e/o attivita` di somministrazione di alimenti e bevande, e i rivenditori di generi di monopolio per l’istanza di attribuzione nel 2010 del bonus sicurezza (Finanziaria 2008). Sul sito dell’Agenzia e` possibile prelevare il necessario per l'invio effettuabile con il software CREDITOSICUREZZA.
 
Contributo CCIAA 2010: ecco gli importi PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Lunedì 01 Febbraio 2010 10:03

Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, conferma per il 2010 le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.

Il Contributo, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il versamento deve esssre eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è "ancorata" alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
 
Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le nuove imprese che si iscrivono nel corso del 2010 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.
Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del

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Acconto Irpef: riduzione del 20% PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Venerdì 13 Novembre 2009 13:55

RIDUZIONE ACCONTO IRPEFIl Consiglio dei ministri in data  12 novembre 2009, ha approvato il Decreto Legge relativo allla riduzione degli acconti fiscali da versare entro il prossimo 30 novembre.

Si precisa che tale riduzione riguarderà soltanto l'IRPEF, pertanto di tale riduzione ne usufruiranno le persone fisiche, le ditte individuali, le  società di persone e i titolari di partita IVA. Nello specifico, il Decreto riduce l'acconto IRPEF di 20 punti percentuali, dal 99% al 79%.

Tale differneza sarà poi versata a saldo in sede di conguaglio nel 2010.

Restano pertanto esclusi dall'intervento i lavoratori dipendenti a meno che non abbiano dei redditi aggiuntivi;

Dalla portata del provvidemento emerge che la riduzione non interessa gli acconti IRES ed IRAP, quindi reastano escluse le società di capitali.

Ad ogni buon conto per meglio comprendere l'effettiva portata delle novità normative introdotte occorre attendere la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvidmento.

www.romacommercialista.eu
www.roma-commercialisti.it
 
 
Finanziaria 2010 - Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 14 Gennaio 2010 11:14

TerreniPartecipazioni

La legge finanziaria 2010 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2010.

La rideterminazione delle quote societarie prevede il versamento delle seguenti imposte sostitutive: 

2% per le partecipazioni non qualificate;

4%  per le partecipazioni qualificate.

Per la rideterminazione dei terreni la sostitutiva è invece del 4%.

Il pagamento può essere effettuato entro il 31/10/2010 con possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.).

La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 31 ottobre 2010.
 
Interessi sui Ruoli PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Lunedì 07 Settembre 2009 09:28
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 4 settembre 2009,  ha aggiornato dal 1° ottobre 2009, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, pari al 6,8358%.
L'aggiornamento del tasso mediante provvedimento è previsto dall'art. 30, D.P.R. n. 602/1973. Il Provvedimento, inoltre, è stato emanato in attuazione del Decreto Ministeriale 21 maggio 2009, che ha introdotto un ridimensionamento agli interessi tributari.
 
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