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News -
Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 10 Marzo 2009 16:03 |
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La legge 6 agosto 2008, n.133 ha stabilito diverse novità in materia di cumulo che avranno effetto nel 2009. E’ stato infatti stabilita l’abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996). Sistema retributivo Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1° gennaio 2009.
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News -
Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 05 Marzo 2009 15:42 |
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Il comma 4 dell'art. 27 del D.L. 185/2008 ha introdotto l'art. 10-ter nella Legge 8 maggio 1998, n. 146. Tale nuovo articolo, titolato "Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore", stabilisce che - con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi - nei confronti dei contribuenti che abbiano aderito ad un invito a comparire ai fini dell'applicazione degli studi di settore (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), l'Amministrazione Finanziaria non possa procedere ad effettuare ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti ex art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, risulti pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. L'applicabilità di tale limitazione è esclusa nei casi in cui siano irrogate sanzioni relative alle seguenti violazioni: - omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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News -
Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 05 Marzo 2009 14:12 |
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La riduzione delle sanzioni nel ravvedimento Il D.L. 185/2008 (articolo 16, comma 5), ha previsto la riduzione delle sanzioni per la regolarizzazione di violazioni fiscalmente rilevanti . In particolare la nuova riduzione delle sanzioni può essere utilizzata per i ravvedimenti perfezionati dal 29/11/2008. Pertanto alla luce delle modifiche introdotte, il nuovo tenore letterale dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 472/97, risulta essere il seguente: La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un dodicesimo del minimo (versione previgente un ottavo del minimo ndr) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un decimo del minimo (versione previgente un quinto del minimo ndr), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un dodicesimo del minimo (versione previgente un ottavo del minimo ndr) di quella prevista per l'omissione della |
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News -
Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Lunedì 02 Marzo 2009 13:49 |
L'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha soppresso l’obbligo di adozione del Libro Soci per le società a responsabilità limitata (comprese le consortili e ad esclusione delle cooperative), attribuendo alla pubblicità del Registro Imprese pieno valore anche nei confronti della società stessa (e non solo verso i terzi come avveniva prima). La legge 2/2009, inoltre, ha stabilito in capo agli amministratori l'obbligo di inviare al Registro delle Imprese una specifica comunicazione, in via telematica, entro il 30 marzo 2009, contenente l’elenco completo dei soci, integrato dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, dovranno essere riportate nel Registro delle Imprese (residenza di ciascun socio e versamenti effettuati sulle singole quote). La comunicazione, se effettuata entro il 30 marzo 2009, è esente da bolli e diritti, Le comunicazioni effettuate successivamente al 30 marzo 2009, oltre a perdere il beneficio della esenzione del pagamento di bolli e diritti camerali, saranno sanzionabili, in capo a ciascun amministratore, per un importo pari a 412 euro. |
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