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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Sabato 04 Aprile 2009 07:35 |
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 19/03/2009 ha chiarito diversi aspetti riguardo la prassi da seguire in caso di rivalutazione degli immobili d'impresa; tuttavia rimangono irrisolti alcuni dubbi riguardo la corretta applicazione delle facoltà previste dal decreto legge 185/08 ed in particolare: Fabbricato strumentale: la circolare ha precisato che l’importo attribuito al terreno in base al Dl 223/06 deve essere ricompreso nella categoria immobili non ammortizzabili. Ci si chiede se ciò comporta la possibilità di rivalutare o solo il fabbricato, o solo il terreno, o entrambi a scelta del contribuente, e ciò sia in caso di scorporo di valori in bilancio che invece nel caso contrario; Non è chiaro come il maggior valore attribuito all’immobile in che modalità debba essere ripartito tra fabbricato e terreno; Per i beni in leasing oggetto di riscatto in caso di suddivisione con regole fiscali, non è stato chiarito che criterio seguire; Se un impresa non ha scorporato in bilancio il valore dell’area dal valore del fabbricato, non è stato chiarito se rivalutazione puo essere integralmente imputata al fabbricato; Infine, permangono dubbi circa la rivalutabilità degli immobili-impianti.
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Sabato 04 Aprile 2009 07:52 |
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Con la risoluzione 84/E del 31 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è indeducibile dalla base imponibile Irap, l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio. Pertanto l’amministrazione finanziaria dopo aver negato il riconoscimento fiscale dell'IVA indetraibile quale costo rilevante ai fini Ires, assume la stessa posizione anche con riferimento all’Irap. Le Entrate avevano già chiarito di non ritenere possibile l’inquadramento dell’Iva fra le componenti negative di reddito quando ciò derivi da valutazioni discrezionali del contribuente. Nella risoluzione in esame, tuttavia si afferma che l’indeducibilità totale sussiste sia nel caso in cui il contribuente abbia scelto di non detrarre l’Iva pur essendo in possesso di fattura, sia nell’ipotesi in cui lo stesso contribuente non abbia potuto provvedere all’esercizio del diritto di detrazione per mancanza del documento.
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 19 Marzo 2009 11:04 |
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Con circolare n. 8/E del 13/03/2009 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità dal reddito dell'IRAP pagata. In particolare è stato chiarito che l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ammette, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per cento dell’IRAP dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va calcolata sull’IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. In tal senso si esprime anche la Relazione di accompagnamento alla norma in esame che specifica che “Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10 per cento dell’imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi”.
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Sabato 04 Aprile 2009 08:02 |
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Con provvedimento prot. 42914/2009 del 1 aprile 2009 l’Agenzia delle Entrate ha concluso la definizione delle procedure che dottori commercialisti e notai devono adottare per il pagamento dell’imposta di registro in relazione agli atti di trasferimento di quote di Srl. Gli intermediari abilitati trasmetteranno in via telematica gli atti di cessione di quote ed effettueranno contestualmente il pagamento telematico delle relative imposte auto liquidate. L’atto, che deve essere registrato presso l'agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve presentare la firma digitale dell’intermediario e la marcatura temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti. Infine, il contratto di cessione dovrà successivamente essere depositato dal professionista al registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della Srl, entro 30 giorni.
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Scritto da Studio Pietrobono
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Venerdì 13 Marzo 2009 15:22 |
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L'Associazione italiana dottori commercialisti con la norma di comportamento n. 175, si è pronunciata in merito alla deducibilità fiscale delle spese di telefonia fissa e mobile.
Secondo il parere dell'Associazione, le spese telefoniche per la trasmissione elettronica dei dati possono beneficiare della deducibilità integrale dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, a condizione che tali apparecchiature o servizi di trasmissione, per natura o destinazione, non possano - neppure potenzialmente - avere un utilizzo promiscuo. Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità (80%) prevista dall'art. 102, comma 9, TUIR, si applichi solo alle apparecchiature che (anche potenzialmente) si prestano ad uso personale o extra-aziendale. |
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