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Scontrino fiscale per farmaci ora senza dettaglio PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Venerdì 29 Maggio 2009 09:10

farmaciImportante provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare il provvedimento del 29/04/2009 ha stabilito che lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie ai fini della deduzione o detrazione delle spese sanitarie in dichiarazione dei redditi, non dovrà più riportare in dettaglio lo specifico nome del medicinale acquistato, ciò al fine di migliorare la tutela dei dati sensibili del contribuente.

 
L’ IVA per Cassa è operativa dal 28/04/2009 PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Martedì 28 Aprile 2009 13:07

iva per cassaIl decreto del Ministero dell’Economia  del 26/03/2009 (pubblicato nella GU dn. 96 del 27 aprile 2009), dispone che pagamento dell’IVA  debba avvenire al momento dell’effettiva riscossione, ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione (salvo il caso in cui, prima del decorso di tale temine, il cessionario/committente, non sia assoggettato a procedure concorsuali).

I contribuenti che possono avvalersi del regime dell’”IVA per cassa”  sono quelli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un  volume d’affari ammontante a massimo  euro 200.000; tale limite riguarda sia le cessioni di beni che  le prestazioni di servizi .

Per avvalersi di tale regime il cliente deve essere un soggetto passivo IVA, rimangono pertanto escluse le vendite a respiro effettuate a consumatori finali.  Per effetto del nuovo meccanismo,  anche la detrazione dell’IVA – per i clienti – sarà differita all’atto del pagamento.

ll regime dell’IVA per cassa è escluso per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il reverse charge.

Il nuovo regime ad esigibilità differita riguarda le operazioni effettuate a partire da oggi 28 aprile 2009; la volontà di avvalersene dovrà risultare espressamente dalla fattura.

 

Pubblichiamo - di seguito -il testo del decreto 26 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (GU n. 96 del 27/04/2009):

 ARTICOLO 1

 Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari  o committenti cheagiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro,

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Enti associativi: comunicazione dati PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 16 Aprile 2009 14:22

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 9 aprile 2009, n. 12,  ha chiarito i contenuti delle disposizioni dell'articolo 30, D.L. n. 185/2008, in base alle quali, a decorrere dal 2009 gli enti associativi di natura privatistica, per godere dei benefici fiscali, sono tenuti a comunicare all'Agenzia i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

La Circolare, inoltre elenca i soggetti che restano esclusi da tale obbligo di comunicazione. In particolare:

  • le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l'opzione per il regime agevolativo (Legge n. 398/1991), avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 euro;
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (articolo 6, Legge n. 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali.

Inoltre, la Circolare chiarisce che le associazioni di volontariato non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto se svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e pertanto anche quest'ultime vige l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

Chiariamo che alla data attuale ancora non è stato reso disponibile  l'apposito modello su cui effettuare la comunicazione.

 

 

 
Deducibilità IRAP: i chiarimenti della Circolare 16/E PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 16 Aprile 2009 13:44

Deducibilità IRAPLa Circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, dell'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disposizione - contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 185/2008 - che ha introdotto, in deroga al generale principio di indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive da quelle statali, una parziale deduzione dell'Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Per gli acconti, il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo.

L'Irap su cui calcolare la deduzione del 10% è è riferita agli importi versati nel periodo di imposta a titolo di saldo dell'anno precedente e di acconto di quello successivo.

Quest'ultimo va considerato nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta: pertanto l'eventuale parte di acconto versata in eccesso rispetto all'Irap complessivamente dovuta in base alla liquidazione definitiva del debito annuale non può rientrare nel calcolo della deduzione.

Destinatari
Sono interessati dalla nuova deduzione Irpef/Ires tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997 (decreto Irap), pertanto

società di capitali e enti commerciali;

società di persone e imprese individuali;

banche e altri enti e società finanziarie;

imprese di assicurazione;

persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate;

esercenti arti e professioni.

La fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che siano stati sostenuti costi per lavoro dipendente e/o per interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap.

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La Commissione UE incentiva la fatturazione elttronica PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 16 Aprile 2009 14:17

La Commissione UE vorrebbe intervenire sulle disposizioni dettate con le Direttive n. 112/2006 e n. 115/2001, al fine di semplificare le regole di fatturazione e favorire l'impiego e la diffusione della fatturazione elettronica.

 Le principali novità contenute nella proposta formulata dalla Commissione UE, si segnalano:

  • obbligo di indicare sempre nel documento il numero di Partita IVA del destinatario e l'uso di sigle specifiche, quali EX per le fatture esenti ed  RC per le fatture soggette al reserve charge.
  • la soppressione dell'obbligo della firma digitale e del sistema EDI nella fatturazione elettronica e l'obbligo di conservazione e archiviazione dei documenti fissato a sei anni;

Inoltre, è prevista la fattura semplificata quando l'imponibile risulta inferiore a 200 euro, in caso di documenti integrativi o modificativi di una fattura o per operazioni esenti senza diritto alla detrazione.

Si ribadisce che quanto sopra è il contenuto di una proposta di Dirtettiva che la Commissione vorrebbe emanare a tutti gli stati membri.

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