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La Circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, dell'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disposizione - contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 185/2008 - che ha introdotto, in deroga al generale principio di indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive da quelle statali, una parziale deduzione dell'Irap ai fini delle imposte sui redditi. Per gli acconti, il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo. L'Irap su cui calcolare la deduzione del 10% è è riferita agli importi versati nel periodo di imposta a titolo di saldo dell'anno precedente e di acconto di quello successivo. Quest'ultimo va considerato nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta: pertanto l'eventuale parte di acconto versata in eccesso rispetto all'Irap complessivamente dovuta in base alla liquidazione definitiva del debito annuale non può rientrare nel calcolo della deduzione. Destinatari Sono interessati dalla nuova deduzione Irpef/Ires tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997 (decreto Irap), pertanto società di capitali e enti commerciali; società di persone e imprese individuali; banche e altri enti e società finanziarie; imprese di assicurazione; persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate; esercenti arti e professioni.
La fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che siano stati sostenuti costi per lavoro dipendente e/o per interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. |