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Click day IRAP: rinviato il termine per l'istanza PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Lunedì 07 Settembre 2009 08:59

rimborso irapCon comunicato stampa del 2 settembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che è in corso di predisposizione il provvedimento di proproga del termine di presentazione delle istanze di rimborso IRAP -  ex-articolo 6 del D.L. 185/2008 - fissato per il 14 settembre 2008. Nel comunicato viene specificato che la proroga si rende necessaria al fine di eliminare " ...alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo di presentazione delle istanze di rimborso...",anche alla luce delle segnalazioni degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria. Si fa rilevare che il funzionamento dell'istanza prevedeva che il riconoscimento del rimborso fosse legato all'ordine cronologico di arrivo delle istanze fino all'esaurimento dei fondi stanziati. Secondo una stima effettuata dal "Sole 24 Ore" a fronte di una domanda potenziale di circa 4 miliardi di euro gli stanziamenti previsti dal decreto anti-crisi ammontano a circa 1 miliardo di euro. Proprio per tale motivo

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Compensazioni IVA: dal 2010 si cambia regime PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Mercoledì 08 Luglio 2009 10:08
Le disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (D.L. 78/2000) per rendere più rigorosi i controlli finalizzati al contrasto delle compensazioni illecite, avranno effetto dal 1° gennaio 2010, come precisato da un recente comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate.

afenziaentratePer contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l'articolo 10 del Dl 78/2009 introduce un meccanismo preventivo di controllo, stabilendo le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui.

E' stato stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito.
La dichiarazione, inoltre, deve aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere commercialista o consulente del lavoro). Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.
In caso di false attestazioni sarà comminata la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l'illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti.

Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale (si ricorda che il termine di presentazione scade il 30 settembre), è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale separata dal modello Unico, in forma autonoma, cioè a partire dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. La modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo. Inoltre, chi presenterà la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati Iva.
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Il "click day" per i rimborsi IRAP slitta al 14 settembre PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Mercoledì 10 Giugno 2009 20:04

IRAPIl "CLICK DAY" per i rimborsi del 10% dell'IRAP slitta dal 12 giugno 2009 al 14 settembre 2009: lo ha annunciato l'Agenzia delle Entrate in un proprio comunicato stampa di oggi pomeriggio. La proroga del termine - si legge nel comunicato -  accoglie le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. Pertanto tale adempimento  - che si sommava alle numerose scadenze fiscali previste per il 16/06/2009 (pagamento IVA, saldo imposte 2008 e I acconto 2009, acconto ICI 2009, pagamento tasse CCIAA)  - trova una collocazione temporale senz'altro più adeguata alla sua importanza, considerato anche che l'agenzia - alla data odierna - non aveva ancora reso disponibile il software per la predisposizione del file da inviare. Il canale telematico per la presentazione dell'istanza di rimborso sarà "aperto" il 14 settembre e "chiuso" il 13 novembre 2009 (60gg).Ricordiamo che sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello con le relative istruzioni. Si rimane in attesa del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui sarà ufficializzata la proroga del termine.

 
Contribuenti con studi: slittato al 6 luglio il termine per pagare le imposte PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Giovedì 11 Giugno 2009 09:08
studi di settoreFirmato il decreto presidenziale che sposta al 6 luglio, "gratuitamente", il termine di pagamentoi per i contribuenti che applicano gli studi di settore. Il Dpcm, che consente di pagare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella Irap fino al 6 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%, è stato firmato il 10/06/2009 e attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale proroga trova giustificazione nella crisi economica e conseguente revisione degli studi di settore che hanno reso  necessario apportare modifiche tecniche al software Gerico 2009 che, tenendo conto della congiuntura negativa, ha rivisto al ribasso gli studi relativi a determinati settori produttivi o specifiche aree territoriali. E' anche possibile effettuare i versamenti entro il  5 agosto, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento. Dello slittamento al 6 luglio potranno beneficare anche i contribuenti che, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore. In particolare, si tratta di soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali, soci di Srl trasparenti.
 
Indennità una tantum per CO.CO.CO. PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Venerdì 29 Maggio 2009 09:26

INPS

Con Circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l'INPS riepiloga il quadro normativo che ha introdotto in via sperimentale un'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il diritto all'indennità è subordinato alla contemporanea sussistenza di quattro condizioni:

1. Monocommittenza;

2. dato reddituale 2008 compreso tra 5.000 euro e 13.819;

3. accredito contributivo nell'anno precedente di almeno tre mesi (non più 10 mesi) ;

4. accredito contributivo nell'anno di riferimento di almeno tre mesi.

L’istanza deve essere presentata dall'interessato, presso la  sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare.

 
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