| Assegno di mantenimento. Quali sono le detrazioni previste dalla Finanziaria 2008? |
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| F.A.Q. - F.A.Q. Fiscali | |||
| Giovedì 08 Gennaio 2009 16:30 | |||
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici, corrisposti al coniuge in conseguenze di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13, in misura pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Tale detrazione non è rapportata ad alcun periodo dell’anno.
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| Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio 2009 23:05 |


