F.A.Q. Fiscali
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Scritto da Studio Pietrobono
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Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:47 |
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Il nuovo prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati. Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2008 effettuati entro la presentazione della dichiarazione. |
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:17 |
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 10 Febbraio 2009 16:23 |
Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la società che non abbia superato il test di operatività ha l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto (determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30), aumentato:
- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; - dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; - dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; - degli interessi passivi. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 10 Febbraio 2009 21:58 |
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 10 Febbraio 2009 16:17 |
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Con riguardo all’emissione della nota di credito, alcun vincolo temporale è stato previsto nelle seguenti fattispecie: - dichiarazione di nullità, annullamento o rescissione del contratto; - risoluzione, recesso, revoca del contratto; - obbligo derivante da precise disposizioni di legge; - successiva applicazione di sconti, abbuoni se previsti nel contratto originario; - mancato pagamento parziale o integrale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose. A seguito dell’emissione della nota di credito, il cedente o il soggetto che ha effettuato una prestazione di servizi, ha la possibilità di recuperare, a seguito dell’insolvenza del debitore o dell’infruttuosità dell’azione esecutiva, individuale o collettiva, l’imposta versata in via anticipata all’Erario.
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Ultimo aggiornamento Martedì 10 Febbraio 2009 16:21 |
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 08 Gennaio 2009 16:37 |
Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 156 del 2001, presupposto indispensabile per l’assoggettamento ad Irap degli esercenti arti e professioni consiste nello svolgimento di un’attività autonomamente organizzata (tale requisito deve essere valutato caso per caso). La valutazione inerente all’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, invece, a parere dell’Agenzia delle Entrate, va effettuata in funzione dei seguenti elementi: - impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche nel caso in cui siano stati assunti con modalità che possono essere ricondotte ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso; - utilizzo di beni strumentali che, per qualità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l’esercizio dell’attività; assumono rilevanza anche i beni strumentali il cui costo sia stato già integralmente dedotto; - disponibilità di uno studio: l’orientamento della Cassazione propende per il fatto di ritenere che sussista autonoma organizzazione nella situazione in cui il professionista disponga di uno studio. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, la valutazione circa l’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, può essere effettuata prendendo come possibili indici i requisiti stabiliti per il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi”, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio 2009 23:04 |
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Giovedì 08 Gennaio 2009 16:30 |
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici, corrisposti al coniuge in conseguenze di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13, in misura pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Tale detrazione non è rapportata ad alcun periodo dell’anno. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio 2009 23:05 |
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