L'atto costitutivo puo' prevedere delle cause aggiuntive ma non puo' derogare quelle previste dalla norma.
Il socio ha in ogni caso diritto di recesso: nel caso non acconsenta:
- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- Nel caso di società contratta a tempo indeterminato.