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F.A.Q. Diritto Societario
Quando può recedere il socio nelle srl? PDF Stampa E-mail
F.A.Q. - F.A.Q. Diritto Societario
Scritto da Studio Pietrobono   
Lunedì 06 Aprile 2009 00:00
Il nuovo diritto societario ha previsto, all'art. 2473, per i soci di srl delle cause di recesso inderogabili.

L'atto costitutivo puo' prevedere delle cause aggiuntive ma non puo' derogare quelle previste dalla norma.

Il socio ha in ogni caso diritto di recesso: nel caso non acconsenta:

  • al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
  • alla sua fusione o scissione;
  • alla revoca dello stato di liquidazione;
  • al trasferimento della sede all'estero;
  • alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
  • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
  • al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
  • Nel caso di società contratta a tempo indeterminato.
Ultimo aggiornamento Martedì 06 Aprile 2010 21:06
 
E' sempre necessario il versamento dei decimi del capitale nelle srl? PDF Stampa E-mail
F.A.Q. - F.A.Q. Diritto Societario
Scritto da Studio Pietrobono   
Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:40
Il versamento dei decimi è necessario sui conferimenti in denaro.

La misura è stata ridotta al 25%.Tale versamento potrà essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria avente natura di garanzia sostitutiva.

Resta invece confermato che, nel caso di società a responsabilità limitata a socio unico, il versamento del capitale sociale deve essere effettuato integralmente prima della costituzione della stessa.

 
Come possono essere effettuati i conferimenti nelle srl? PDF Stampa E-mail
F.A.Q. - F.A.Q. Diritto Societario
Scritto da Studio Pietrobono   
Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:38
L'art. 2464 prevede che possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. E' possibile pertanto conferire anche prestazioni d'opera, o di servizi da cui la Srl possa trarre vantaggio.

Per questi conferimenti in natura è necessaria la stipula di una polizza o una fideiussione per garantire il valore assegnato al conferimento.

Se il conferimento è costituito da beni in natura o crediti è necessaria una perizia giurata per accertarne il valore.

 
Cosa deve prevedere l'atto costitutivo di una srl? PDF Stampa E-mail
F.A.Q. - F.A.Q. Diritto Societario
Scritto da Studio Pietrobono   
Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:35
La normativa sulle s.r.l. è molto duttile e flessibile, e pertanto la stesura dell'atto costitutivo merita una particolare attenzione in quanto bisogna valutare attentamente le regole che si vogliono stabilire in deroga a quelle previste dal Codice.

Senza voler fare un elenco completo, si indicano alcuni punti che sicuramente meritano attenzione:

  • indicare con precisione le attività che costituiscono l'oggetto sociale
  • valutare con attenzione l'opportunità di non stabilire un termine di durata per la Srl.
  • Valutare se ci si vuole avvalere della possibilità di deroga al principio di proporzionalità tra conferimento e quota di partecipazione attribuendo diritti particolari nella distribuzione degli utili, poteri di amministrazione o diritti di veto su determinate decisioni.
  • Valutare l'opportunità di introdurre clausole di non trasferibilità della quota o clausole di gradimento;
  • Stabilire i casi in cui sarà possibile l'esercizio del diritto di recesso e le cause di esclusione, per giusta causa, del socio;
  • Stabilire le modalità di esercizio dell'amministrazione (congiunta o disgiunta) e la ripartizione delle materie di competenza dell'assemblea e degli amministratori.
  • Stabilire se si vuole procedere, quando non è obbligatorio per legge, alla nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile.
 
Quali sono i nuovi limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata? PDF Stampa E-mail
F.A.Q. - F.A.Q. Diritto Societario
Scritto da Studio Pietrobono   
Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:28
La riformulazione dell'art. 2435-bis stabilisce  i nuovi limiti entro i quali le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Per il totale dell’attivo patrimoniale:
- da € 3.650.000, fino al 20.11.2008 a € 4.400.000 dal 21.11.2008

Per i ricavi delle vendite e delle prestazioni:
- da € 7.300.000, fino al 20.11.2008 a € 8.800.000 dal 21.11.2008

L’ulteriore paramentro sulla presenza media di dipendenti durante l’esercizio non ha subito modifiche ed è rimasta invariata ad un numero massimo di 50 dipendenti.

Il bilancio può esse redatto in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, semprechè non sono superati 2 dei parametri sopra indicati
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati 2 dei parametri sopra indicati.

Il bilancio deve essere redatto in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati 2 dei 3 parametri citati.

Se il bilancio è relativo agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella di entrata in vigore del D.Lgs. n.173/2008 i nuovi limiti si applicano a decorrere dal 21 novembre 2008. Per le imprese che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare, le nuove regole si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:34