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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Domenica 13 Marzo 2011 17:21 |
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L’INPS con Circolare n. 34 del 10.02.2011 , ha comunicato i contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2011 . Le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto all'anno 2010, mentre sono stati modificati il minimale ed il massimale d i reddito. Il pagamento dei contributi 2011 dovuti sul minimale di reddito dovrà essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 1° rata: 16 maggio 2011 ; 2° rata: 16 agosto 2011 ; 3° rata: 16 novembre 2011; 4° rata: 16 febbraio 2012. Gli acconti dei contributi 2011, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. L'eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2012. L’INPS con la citata circolare ha chiarito che per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00. Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Pertanto le aliquote per il 2011 risultano come segue: La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. | | Artigiani | Commercianti | | titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 20,00% | 20,09% | | coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 17,00% | 17,09% | |
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Ultimo aggiornamento Domenica 13 Marzo 2011 17:37 |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Lunedì 08 Febbraio 2010 10:19 |
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Il reddito minimale per il 2010 è fissato a quota 14.334 euro, con un versamento pari, a 2.874 euro per gli Artigiani e 2.887 euro per i Commercianti Le aliquote contributive 2010, sono state stabilite con circolare Inps n. 14 del 2 febbraio 2010 che conferma le percentuali in vigore nel del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni. Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Contribuzione sul minimale Il reddito minimo (cosidetto minimale) che rileva ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro). Contribuzione sul reddito eccedente il minimale Per la quota eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2010, ad euro 42.364 - i contributi sono calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% , sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009. Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che si attestano al 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti. Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività. Contribuzione massima In considerazione delle regole appena viste, i contributi massimi dovuti per il 2010 sono i seguenti:
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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Febbraio 2010 10:25 |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 02 Febbraio 2010 10:26 |
I datori di lavoro che nel 2008 o 2009 hanno ottenuto l’ok dall’agenzia delle Entrate all’istanza di attribuzione del bonus assunzioni (modelli IAL e R/IAL) devono inviare, a pena di decadenza dal contributo concesso per l’anno 2010, entro il 31 marzo 2010 il modello C/IAL, riguardante la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale.
La trasmissione, possibile a partire gia` dal 1° febbraio 2010, dovra` avvenire con il canale di gestione denominato “COMUNICAZIONE IAL”. Tale adempimento riguarda il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato incrementando la base occupazionale nelle aree svantaggiate. Il beneficio è fruibile per il 2008, 2009 e 2010, con la condizione vincolante per i beneficiari della comunicazione all’Agenzia del mantenimento del livello occupazionale.
Utilizzeranno, invece, il modello IMS, da inviare telematicamente all’Agenzia a partire dalle ore 10,00 del 2 febbraio 2010, le piccole e medie imprese che svolgono attivita` commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, e/o attivita` di somministrazione di alimenti e bevande, e i rivenditori di generi di monopolio per l’istanza di attribuzione nel 2010 del bonus sicurezza (Finanziaria 2008). Sul sito dell’Agenzia e` possibile prelevare il necessario per l'invio effettuabile con il software CREDITOSICUREZZA. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 02 Febbraio 2010 11:52 |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Venerdì 29 Maggio 2009 09:26 |
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Con Circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l'INPS riepiloga il quadro normativo che ha introdotto in via sperimentale un'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Il diritto all'indennità è subordinato alla contemporanea sussistenza di quattro condizioni: 1. Monocommittenza; 2. dato reddituale 2008 compreso tra 5.000 euro e 13.819; 3. accredito contributivo nell'anno precedente di almeno tre mesi (non più 10 mesi) ; 4. accredito contributivo nell'anno di riferimento di almeno tre mesi. L’istanza deve essere presentata dall'interessato, presso la sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare. |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 10 Marzo 2009 16:11 |
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Lavoratori Autonomi (pensione di anzianità) Fino al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella seguente tabella: Anno | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima | Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 | - | 59 | Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 | 96 | 60 | 2010 | 96 | 60 | 2011 | 97 | 61 | 2012 | 97 | 61 | Dal 2013 | 98 | 62 |
La legge 247/2007 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione: Con meno di 40 anni di contributi | Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | 30 giugno | 1° luglio anno successivo | 31 dicembre | 1° gennaio secondo anno successivo |
Con almeno 40 anni di contributi | Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | 31 marzo | 1° ottobre stesso anno | 30 giugno | 1° gennaio anno successivo | 30 settembre | 1° aprile anno successivo | 31 dicembre | 1° luglio anno successivo |
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