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Contributi IVS 2011: quando si pagano e a quanto ammontano PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Domenica 13 Marzo 2011 17:21

contributi ivsL’INPS con Circolare n. 34 del 10.02.2011 , ha comunicato i contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2011 . Le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto all'anno 2010, mentre sono stati modificati il minimale ed il massimale d i reddito.
Il pagamento dei contributi 2011 dovuti sul minimale di reddito dovrà essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

1° rata: 16 maggio 2011 ;

2° rata: 16 agosto 2011 ;

3° rata: 16 novembre 2011;

4° rata: 16 febbraio 2012.

Gli acconti dei contributi 2011, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
L'eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2012.

L’INPS con la citata circolare ha chiarito che per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.

Tale valore è stato ottenuto – in  base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il 2011 risultano come segue:

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

20,00%

20,09%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

17,00%

17,09%

 

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

2.917,84

 (2.910,40 IVS

+ 7,44 maternità)

2.930,94

 (2923,50 IVS

+ 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.481,28

 ( 2.473,84 IVS

+ 7,44 maternità)

2.494,38

 (  2.486,94 IVS

+ 7,44 maternità)

 

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

243,15

 ( 242,53 IVS

+ 0,62 maternità)

244,24

 ( 243,62 IVS

+ 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

206,77

 (206,15 IVS

+ 0,62 maternità)

207,86

(  207,24 IVS

+ 0,62 maternità)

 

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

 

3 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

 

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.

Per  i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 

Soggetti

scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino   43.042,00

20,00%

20,09%

da     43.042,01

21,00%

21,09%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino   43.042,00

17,00%

17,09%

da     43.042,01

18,00%

18,09%

 

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011.

 

 

Ultimo aggiornamento Domenica 13 Marzo 2011 17:37