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News -
Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Lunedì 08 Febbraio 2010 10:19 |
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Il reddito minimale per il 2010 è fissato a quota 14.334 euro, con un versamento pari, a 2.874 euro per gli Artigiani e 2.887 euro per i Commercianti Le aliquote contributive 2010, sono state stabilite con circolare Inps n. 14 del 2 febbraio 2010 che conferma le percentuali in vigore nel del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni. Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Contribuzione sul minimale Il reddito minimo (cosidetto minimale) che rileva ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro). Contribuzione sul reddito eccedente il minimale Per la quota eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2010, ad euro 42.364 - i contributi sono calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% , sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009. Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che si attestano al 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti. Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività. Contribuzione massima In considerazione delle regole appena viste, i contributi massimi dovuti per il 2010 sono i seguenti:
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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Febbraio 2010 10:25 |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 02 Febbraio 2010 10:26 |
I datori di lavoro che nel 2008 o 2009 hanno ottenuto l’ok dall’agenzia delle Entrate all’istanza di attribuzione del bonus assunzioni (modelli IAL e R/IAL) devono inviare, a pena di decadenza dal contributo concesso per l’anno 2010, entro il 31 marzo 2010 il modello C/IAL, riguardante la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale.
La trasmissione, possibile a partire gia` dal 1° febbraio 2010, dovra` avvenire con il canale di gestione denominato “COMUNICAZIONE IAL”. Tale adempimento riguarda il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato incrementando la base occupazionale nelle aree svantaggiate. Il beneficio è fruibile per il 2008, 2009 e 2010, con la condizione vincolante per i beneficiari della comunicazione all’Agenzia del mantenimento del livello occupazionale.
Utilizzeranno, invece, il modello IMS, da inviare telematicamente all’Agenzia a partire dalle ore 10,00 del 2 febbraio 2010, le piccole e medie imprese che svolgono attivita` commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, e/o attivita` di somministrazione di alimenti e bevande, e i rivenditori di generi di monopolio per l’istanza di attribuzione nel 2010 del bonus sicurezza (Finanziaria 2008). Sul sito dell’Agenzia e` possibile prelevare il necessario per l'invio effettuabile con il software CREDITOSICUREZZA. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 02 Febbraio 2010 11:52 |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Venerdì 29 Maggio 2009 09:26 |
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Con Circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l'INPS riepiloga il quadro normativo che ha introdotto in via sperimentale un'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Il diritto all'indennità è subordinato alla contemporanea sussistenza di quattro condizioni: 1. Monocommittenza; 2. dato reddituale 2008 compreso tra 5.000 euro e 13.819; 3. accredito contributivo nell'anno precedente di almeno tre mesi (non più 10 mesi) ; 4. accredito contributivo nell'anno di riferimento di almeno tre mesi. L’istanza deve essere presentata dall'interessato, presso la sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare. |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 10 Marzo 2009 16:11 |
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Lavoratori Autonomi (pensione di anzianità) Fino al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella seguente tabella: Anno | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima | Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 | - | 59 | Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 | 96 | 60 | 2010 | 96 | 60 | 2011 | 97 | 61 | 2012 | 97 | 61 | Dal 2013 | 98 | 62 |
La legge 247/2007 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione: Con meno di 40 anni di contributi | Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | 30 giugno | 1° luglio anno successivo | 31 dicembre | 1° gennaio secondo anno successivo |
Con almeno 40 anni di contributi | Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | 31 marzo | 1° ottobre stesso anno | 30 giugno | 1° gennaio anno successivo | 30 settembre | 1° aprile anno successivo | 31 dicembre | 1° luglio anno successivo |
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Lavoro e Previdenza
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Scritto da Studio Pietrobono
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Martedì 10 Marzo 2009 16:10 |
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Lavoratori dipendenti (pensione di anzianità) Fino al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella seguente tabella: | Anno | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima | | Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 | - | 58 | | Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 | 95 | 59 | | 2010 | 95 | 59 | | 2011 | 96 | 60 | | 2012 | 96 | 60 | | Dal 2013 | 97 | 61 | La legge 247/2007 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione: | Con meno di 40 anni di contributi | | Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | | 30 giugno | 1° gennaio anno successivo | | 31 dicembre | 1° luglio anno successivo | | Con almeno 40 anni di contributi | | Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | | 31 marzo | 1° luglio stesso anno* | | 30 giugno | 1° ottobre stesso anno** | | 30 settembre | 1° gennaio anno successivo | | 31 dicembre | 1° aprile anno successivo | * Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno ** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre |
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Marzo 2009 00:29 |
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