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Lavoro e Previdenza
Contributi 2010 IVS per artigiani e commercianti PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Lunedì 08 Febbraio 2010 10:19

Contributi IVSIl reddito minimale per il 2010 è fissato a quota 14.334 euro, con un versamento pari, a 2.874 euro per gli Artigiani e 2.887 euro per i Commercianti
Le aliquote contributive 2010, sono state stabilite con circolare Inps n. 14 del 2 febbraio 2010 che conferma le percentuali in vigore nel del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Contribuzione sul minimale
Il reddito minimo (cosidetto minimale) che rileva ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro).
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Per la quota eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2010, ad euro 42.364 -  i contributi sono calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% , sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009.
Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che si attestano al 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti.
Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività.
Contribuzione massima
In considerazione delle regole appena viste, i contributi massimi dovuti per il 2010 sono i seguenti:

Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Febbraio 2010 10:25
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Modello C/IAL ed IMS: occhio alle scadenze PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Martedì 02 Febbraio 2010 10:26
I datori di lavoro che nel 2008 o 2009 hanno ottenuto l’ok dall’agenzia delle Entrate all’istanza di attribuzione del bonus assunzioni (modelli IAL e R/IAL) devono inviare, a pena di decadenza dal contributo concesso per l’anno 2010, entro il 31 marzo 2010 il modello C/IAL, riguardante la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale.

La trasmissione, possibile a partire gia` dal 1° febbraio 2010, dovra` avvenire con il canale di gestione denominato “COMUNICAZIONE IAL”.
Tale adempimento riguarda il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato incrementando la base occupazionale nelle aree svantaggiate. Il beneficio è fruibile per il 2008, 2009 e 2010, con la condizione vincolante per i beneficiari della comunicazione all’Agenzia del mantenimento del livello occupazionale.

Utilizzeranno, invece, il modello IMS, da inviare telematicamente all’Agenzia a partire dalle ore 10,00 del 2 febbraio 2010, le piccole e medie imprese che svolgono attivita` commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, e/o attivita` di somministrazione di alimenti e bevande, e i rivenditori di generi di monopolio per l’istanza di attribuzione nel 2010 del bonus sicurezza (Finanziaria 2008). Sul sito dell’Agenzia e` possibile prelevare il necessario per l'invio effettuabile con il software CREDITOSICUREZZA.
Ultimo aggiornamento Martedì 02 Febbraio 2010 11:52
 
Indennità una tantum per CO.CO.CO. PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Venerdì 29 Maggio 2009 09:26

INPS

Con Circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l'INPS riepiloga il quadro normativo che ha introdotto in via sperimentale un'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il diritto all'indennità è subordinato alla contemporanea sussistenza di quattro condizioni:

1. Monocommittenza;

2. dato reddituale 2008 compreso tra 5.000 euro e 13.819;

3. accredito contributivo nell'anno precedente di almeno tre mesi (non più 10 mesi) ;

4. accredito contributivo nell'anno di riferimento di almeno tre mesi.

L’istanza deve essere presentata dall'interessato, presso la  sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare.

 
Tabelle 2009 Pensione anzianità Lavoratori autonomi PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Martedì 10 Marzo 2009 16:11
Lavoratori Autonomi (pensione di anzianità)

Fino al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella seguente tabella:

Anno

Somma di età anagrafica

e anzianità contributiva

Età anagrafica minima

Dal 1.01.2009 al 30.06.2009

-

59 

Dal 1.07.2009 al 31.12.2009

96 

60 

2010

96 

60 

2011

97 

61 

2012

97 

61 

Dal 2013

98 

62 

 

La legge 247/2007 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di

anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si

riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione:

 

Con meno di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il

Decorrenza della pensione

30 giugno

1° luglio anno successivo

31 dicembre

1° gennaio secondo anno successivo

 

Con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il

Decorrenza della pensione

31 marzo

1° ottobre stesso anno

30 giugno

1° gennaio anno successivo

30 settembre

1° aprile anno successivo

31 dicembre

1° luglio anno successivo

 

 

 

 

 
Tabelle 2009 Pensione anzianità Lavoratori dipendenti PDF Stampa E-mail
News - Lavoro e Previdenza
Scritto da Studio Pietrobono   
Martedì 10 Marzo 2009 16:10

 Lavoratori dipendenti (pensione di anzianità)

Fino al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella seguente tabella:

Anno

Somma di età anagrafica

e anzianità contributiva

Età anagrafica minima

Dal 1.01.2009 al 30.06.2009

-

58

Dal 1.07.2009 al 31.12.2009

95

59

2010

95

59

2011

96

60

2012

96

60

Dal 2013

97

61

 

La legge 247/2007 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di

anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si

riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione:

Con meno di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il

Decorrenza della pensione

30 giugno

1° gennaio anno successivo

31 dicembre

1° luglio anno successivo

 

Con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il

Decorrenza della pensione

31 marzo

1° luglio stesso anno*

30 giugno

1° ottobre stesso anno**

30 settembre

1° gennaio anno successivo

31 dicembre

1° aprile anno successivo

* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Marzo 2009 00:29
 
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