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Beni concessi in godimento ai Soci: molte incertezze. PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Lunedì 19 Dicembre 2011 11:11

beni ai sociIl  15/12/2011, in occasione di un convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma si è dibattuto, tra l’altro, delle novità introdotte dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011 (la c.d. Manovra di Ferragosto) riguardanti la tassazione in capo ai soci o ai familiari del titolare dell’impresa individuale dei beni intestati all’impresa ed utilizzati anche dai suddetti soggetti. Trattasi di norma che ha destato e continua a suscitare non poche perplessità sia interpretative che di legittimità.

Prendiamo ad esempio, in quanto caso più frequente, le auto aziendali. Tali beni già rientrano in un regime di deducibilità limitata in capo all’impresa, in quanto è previsto per legge un utilizzo promiscuo. Imporre di tassare tali beni anche in capo al socio o familiare significa raddoppiare la tassazione: una volta in capo all’impresa per la parte indeducibile ed una seconda volta in capo al socio colpendo la non meglio identificata differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento.

Nessuna spiegazione è stata fornita per il concetto di valore di mercato: cosa si deve prendere come riferimento, le tariffe chilometriche ACI o, piuttosto, i prezzi medi di noleggio a medio  (o lungo?) termine praticati dalle primarie compagnie di settore? Cosa vuol dire corrispettivo contrattuale? Forse stipulare un contratto di concessione d’uso per ogni bene in godimento al socio o familiare? In che termini e con quali formalità?

Ieri, al citato convegno, era presente un funzionario dell’Ag. delle Entrate che ha sostanzialmente rinviato i chiarimenti ad una circolare che dovrebbe essere emanata entro il 31/01/2012. Pertanto, non rimane che prendere atto dell’ennesima norma scritta di fretta e con la quale si è andati ben oltre la ratio originaria, coinvolgendo indiscriminatamente una massa di soggetti (e relativi professionisti) costretti ad inviare una quantità immane di dati già conosciuti o facilmente conoscibili dall’Agenzia delle Entrate (tra l’altro occorre trasmettere – sempre per le auto aziendali – il numero di targa, il numero di

telaio, la potenza della vettura…..ricordo che l’agenzia delle entrate ha accesso diretto al PRA, ndr).

Riteniamo comunque opportuno fare il punto su tale specifico argomento trattando sinteticamente - e in base a quanto oggi noto – le novità introdotte, sperando che con la circolare di gennaio siano semplificati alcuni aspetti.

Ad oggi abbiamo i seguenti punti fermi:

  • tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore (è stata in particolare inserita una nuova ipotesi di reddito diverso con la lettera h-ter dell’art. 67 TUIR);
  • indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni concessi in godimento;
  • obbligo di comunicazione dei beni concessi in uso con vincolo di solidarietà tra i soggetti obbligati per le relative sanzioni in caso di mancato od erroneo adempimento;
  • obbligo di comunicazione dei finanziamenti soci e/o versamenti soci in c/capitale effettuati dai soci nella società concedente;
  • controllo sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate delle persone fisiche che utilizzano tali beni al fine della ricostruzione sintetica del reddito, tenendo conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Per le società e le imprese individuali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le nuove previsioni dovrebbero decorrere dal periodo di imposta 2012 (sempreché tale provvedimento non sia coinvolto dalla moda della retroattività).

I beni concessi in godimento oggetto di comunicazione sono suddivisi in  6 categorie:

  •     autovetture
  •     altri veicoli
  •     unità da diporto
  •     aeromobili
  •     immobili
  •     “altri” (????ndr)

L’amministrazione finanziaria con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. La prima scadenza per l’invio della comunicazione è il 31 marzo 2012 e dovranno effettuarla, in via alternativa, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore.

Sono ricompresi tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà od in base ad un diritto reale o detenuti in locazione (anche finanziaria) o noleggiati.

Il provvedimento specifica che la comunicazione deve essere effettuata:

  •  entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento;
  •  entro il 31 marzo 2012 per i beni concessi in godimento - sebbene per tali beni non si applichino le suindicate penalizzazioni - nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento (cioè al 2012, in caso di periodo coincidente con l’anno solare).

È stato chiarito che l’adempimento dovrà essere espletato anche se il corrispettivo non è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento e nei casi in cui è effettuata “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”. Sono tuttavia esclusi i beni di modesto valore -  tetto non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA applicata - diversi da auto ed altri veicoli, unità da diporto, aerei ed immobili. Non è stato però chiarito se tali beni possano non assumere rilievo anche sotto il profilo delle sopra citate “penalizzazioni”.

Tra i dati da comunicare sono stati peraltro previsti anche il corrispettivo ed il relativo valore di mercato.

Nel provvedimento è stata altresì prevista la comunicazione anche delle date di inizio e fine della concessione; ne dovrebbe discendere che l’importo indeducibile ovvero tassato in capo al socio o familiare debba essere rapportato al periodo di godimento del bene (del resto la norma parla di corrispettivo “annuo”).

Al fine di evitare manovre elusive per l’aggiramento della norma, nel suindicato provvedimento è stato precisato che devono essere monitorate anche le persone fisiche che direttamente od indirettamente detengono partecipazioni nella società concedente nonché i soci di altra società appartenente allo stesso gruppo ed i familiari dei soci. Per familiari s’intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (cfr. art. 5 TUIR).

Ciò posto con riferimento all’ambito applicativo delle disposizioni in discorso, nel seguito può essere utile segnalare taluni profili di interesse avuto riguardo a specifiche casistiche.

Se i beni d’impresa sono utilizzati esclusivamente per l’attività aziendale, non si rende necessario inviare la comunicazione in oggetto entro il 31 marzo 2012. Tale circostanza dovrà essere provata per mezzo di accordi, lettere, contratti d’uso, etc. tra la società ed il socio che regolano l’utilizzo esclusivamente aziendale del bene. Tuttavia, sempre in relazione alle autovetture, è noto che l’utilizzo esclusivamente aziendale è da tempo interpretato in maniera restrittiva dall’Agenzia delle Entrate che riserva tale utilizzo solo a quei beni strumentali senza i quali l’attività di impresa non può essere esercitata (ad esempio le autovetture per le imprese utilizzate nelle scuole guida). Pertanto, ipotizzando che un socio non possieda alcuna autovettura ed utilizzi il mezzo aziendale anche per motivi personali, entro il 31 marzo 2012 dovrà indicare tale utilizzo nella comunicazione riferita ai beni concessi in godimento ai soci nel 2011.

Occorre evidenziare  - come sopra detto - che è necessario (si spera con la circolare di gennaio 2012) coordinare le nuove regole di indeducibilità dei costi per i beni concessi in godimento a soci e familiari con la disciplina delle autovetture aziendali prevista per le imposte dirette. Si auspica infatti che si possano continuare ad applicare le regole di deducibilità a forfait attualmente regolamentate dall’art. 164 TUIR e non l’indeducibilità prevista in caso di corrispettivo inferiore al valore normale. Nel caso in cui il socio versi un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento per la concessione dell’automezzo, laddove non trovi applicazione l’art. 164 TUIR, potrebbe configurarsi l’indeducibilità dei costi relativi all’autovettura (per l’impresa concedente), la rilevanza reddituale in capo alla società del componente positivo derivante dal corrispettivo pagato per l’utilizzo del veicolo ed, infine, l’emersione di un reddito diverso in capo al socio, pari alla differenza tra il corrispettivo versato alla società ed il valore di mercato (che non si conosce in base a quali parametri debba essere calcolato, ndr).

Pertanto, il meccanismo della norma presenta possibili (e probabili) fenomeni di doppia imposizione.

Il provvedimento, in linea con il disposto normativo, limita l’adempimento a coloro che esercitano attività d’impresa , lasciando fuori l’utilizzo di beni intestati e di proprietà di soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia, in quanto qualora non sia accertabile una residenza fiscale nel territorio dello Stato, non possono tali soggetti essere considerati titolari di reddito d’impresa. Rientrano invece nella comunicazione le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e le società cc.dd. esterovestite (ex art. 73, comma 5-bis, TUIR).

Sono escluse le società semplici e le associazioni professionali e gli enti non commerciali.

Per le cooperative c’è attualmente incertezza circa l’obbligo di assoggettarle tale adempimento.

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Dicembre 2011 11:25