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Comunicazione delle Operazioni IVA in tre fasi PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Mercoledì 20 Aprile 2011 15:02

operazioni iva comunicazioneSi ricorda ai contribuenti che vige l’obbligo di “comunicazione delle operazioni iva”, simile al vecchio “elenco clienti e fornitori” la cui applicazione si strutturerà in fasi successive.

PRIMA FASE

La prima fase riguarda l’anno 2010, e dovranno essere comunicate, entro il 31 ottobre 2011, le sole operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute dai soggetti passivi iva i cui importi sono pari o superiori ad euro 25.000,00 al netto dell’iva per le quali sono state emesse fatture.

SECONDA FASE

La seconda fase prevede che a partire dal 1 gennaio 2011  le operazioni oggetto di comunicazione, che dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo al quale le stesse  operazioni si riferiscono, saranno le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA i cui importi sono pari o superiori ad euro 3.000,00 al netto d’iva, e per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fatture.

TERZA FASE

La terza fase prevede la comunicazione anche delle operazioni ricevute ed effettuate nei confronti di privati cittadini a partire dal 1 maggio 2011 qualora le spese siano di importo pari o superiore ad euro 3.600,00 iva inclusa.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
I dati inclusi nella comunicazione dovranno essere indicati distintamente “ per ciascuna cessione o prestazione” di ammontare superiore al limite previsto anche quando si tratta di più operazioni nel corso dell’anno con i medesimi soggetti.

Nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai FINI IVA, per ciascuna cessione o prestazione, si deve indicare:
1) l'anno di riferimento;
2) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
3) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i seguenti dati:
a)per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b)per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale (art. 4, primo comma, lettere a e b del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
4) i corrispettivi dovuti dall'acquirente o committente, o al cedente o prestatore, e l'importo dell'IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'IVA applicata.

Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, l'acquirente deve fornire i propri dati identificativi.

Attenzione: I privati dovranno fornire il codice fiscale.

Considerato dunque che le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, di norma, sono documentate da scontrino fiscale o ricevuta, l'acquirente privato dovrà fornire i propri dati identificativi, a partire dal 1° maggio 2011.
Restano escluse dalla comunicazione:
-    le importazioni;
-    le esportazioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
-    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori con residenza o domicilio, in Stati a regime fiscale
"agevolato" (paesi cosiddetti "Black list");
-    le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non sussiste l'obbligo di emettere la fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Aprile 2011 15:18