| Operazioni Intracomunitarie solo con il VIES |
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| News - Fisco e Tributi | |||
| Scritto da Studio Pietrobono | |||
| Mercoledì 23 Marzo 2011 10:50 | |||
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Per rafforzare il contrasto alle frodi IVA realizzato nell’ambito degli scambi intracomunitari il legislatore nazionale, modificando l’articolo 35 del DPR 633/72, ha previsto che gli operatori italiani che intendono effettuare operazioni commerciali (acquisti e/o vendita di beni e /o prestazioni di servizi) devono presentare un’istanza di iscrizione mediante raccomandata a.r. all’ufficio competente per le attività di controllo (fac-simile nel seguente link). L’agenzia delle entrate può autorizzare l’iscrizione con l’istituto del silenzio assenso nei trenta giorni dal ricevimento oppure negare o revocare l’iscrizione con conseguente cancellazione dall’archivio. Il VIES riguarda esclusivamente il circuito degli scambi intracomunitari e non è necessario per le operazioni extra-ue. L’agenzia delle entrate ha precisato che gli operatori iscritti al VIES potranno essere soggetti a specifici controlli che potranno anche determinare degli accessi ispettivi.
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Marzo 2011 11:02 |



Il VIES è l’acronimo di VAT Information Exchange System (sistema elettronico di scambio dati sull’IVA), ed è un elenco che consente agli operatori commerciali titolari di partita IVA di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento degli stati membri dell’Unione Europea.