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L’ IVA per Cassa è operativa dal 28/04/2009 PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Martedì 28 Aprile 2009 13:07

iva per cassaIl decreto del Ministero dell’Economia  del 26/03/2009 (pubblicato nella GU dn. 96 del 27 aprile 2009), dispone che pagamento dell’IVA  debba avvenire al momento dell’effettiva riscossione, ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione (salvo il caso in cui, prima del decorso di tale temine, il cessionario/committente, non sia assoggettato a procedure concorsuali).

I contribuenti che possono avvalersi del regime dell’”IVA per cassa”  sono quelli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un  volume d’affari ammontante a massimo  euro 200.000; tale limite riguarda sia le cessioni di beni che  le prestazioni di servizi .

Per avvalersi di tale regime il cliente deve essere un soggetto passivo IVA, rimangono pertanto escluse le vendite a respiro effettuate a consumatori finali.  Per effetto del nuovo meccanismo,  anche la detrazione dell’IVA – per i clienti – sarà differita all’atto del pagamento.

ll regime dell’IVA per cassa è escluso per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il reverse charge.

Il nuovo regime ad esigibilità differita riguarda le operazioni effettuate a partire da oggi 28 aprile 2009; la volontà di avvalersene dovrà risultare espressamente dalla fattura.

 

Pubblichiamo - di seguito -il testo del decreto 26 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (GU n. 96 del 27/04/2009):

 ARTICOLO 1

 Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari  o committenti cheagiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro,

l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma i non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma i reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione dell'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

ARTICOLO 2

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'articolo 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'articolo 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

3. Le operazioni di cui all'articolo 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre

nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed  il corrispettivo complessivo dell'operazione.

 ARTICOLO 3

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'articolo i ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai

sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma

pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

ARTICOLO 4

Effetti su altre operazioni a esigibilità differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle operazioni di cui all'articolo 6, quinto

comma, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 5

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

 

 

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile 2009 13:37