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Enti associativi: comunicazione dati PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 16 Aprile 2009 14:22

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 9 aprile 2009, n. 12,  ha chiarito i contenuti delle disposizioni dell'articolo 30, D.L. n. 185/2008, in base alle quali, a decorrere dal 2009 gli enti associativi di natura privatistica, per godere dei benefici fiscali, sono tenuti a comunicare all'Agenzia i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

La Circolare, inoltre elenca i soggetti che restano esclusi da tale obbligo di comunicazione. In particolare:

  • le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l'opzione per il regime agevolativo (Legge n. 398/1991), avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 euro;
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (articolo 6, Legge n. 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali.

Inoltre, la Circolare chiarisce che le associazioni di volontariato non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto se svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e pertanto anche quest'ultime vige l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

Chiariamo che alla data attuale ancora non è stato reso disponibile  l'apposito modello su cui effettuare la comunicazione.