Newsletter

Iscriviti gratis e sarai aggiornato sulle più recenti novità fiscali e previdenziali.



Servizi On Line

Statistiche

Hits visite contenuti : 428040

Risorse

Chi è online

 6 visitatori online

Sondaggi

Sei d'accordo alla reintroduzione dell'ICI (IMU) sulla 1a casa?
 

il tuo studio on line!

Deducibilità IRAP: i chiarimenti della Circolare 16/E PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 16 Aprile 2009 13:44

Deducibilità IRAPLa Circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, dell'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disposizione - contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 185/2008 - che ha introdotto, in deroga al generale principio di indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive da quelle statali, una parziale deduzione dell'Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Per gli acconti, il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo.

L'Irap su cui calcolare la deduzione del 10% è è riferita agli importi versati nel periodo di imposta a titolo di saldo dell'anno precedente e di acconto di quello successivo.

Quest'ultimo va considerato nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta: pertanto l'eventuale parte di acconto versata in eccesso rispetto all'Irap complessivamente dovuta in base alla liquidazione definitiva del debito annuale non può rientrare nel calcolo della deduzione.

Destinatari
Sono interessati dalla nuova deduzione Irpef/Ires tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997 (decreto Irap), pertanto

società di capitali e enti commerciali;

società di persone e imprese individuali;

banche e altri enti e società finanziarie;

imprese di assicurazione;

persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate;

esercenti arti e professioni.

La fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che siano stati sostenuti costi per lavoro dipendente e/o per interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap.

 

Il costo sostenuto, di qualsiasi ammontare, deve inoltre rispondere ai criteri di inerenza, di ragionevolezza ed economicità e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti. Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio di esercizio, la circolare precisa che i medesimi costi devono inoltre essere individuati secondo corretti principi contabili.

Periodi di imposta precedenti al 2008
Anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, è possibile fruire della deduzione del 10% dell'Irap procedendo alla rideterminazione della base imponibile Ires/Irpef. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap dall'imponibile.
In particolare:

  • per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) non avevano presentato istanza di rimborso, questo spetta nei limiti della minore imposta Irpef/Ires derivante dal ricalcolo della base imponibile in considerazione della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap versata, previa presentazione, in via telematica, di apposita istanza secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il rimborso può riguardare esclusivamente i versamenti Ires/Irpef per i quali al 29 novembre 2008 era ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento (articolo 38 del Dpr 602/1973)

  • per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già presentato istanza di rimborso, questo spetta, limitatamente ai versamenti d'imposta oggetto dell'istanza, in misura pari alla minore imposta derivante dal ricalcolo della base imponibile Ires/Irpef per effetto della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap. Anche questi contribuenti, tuttavia, sono tenuti a presentare la "nuova" istanza telematica. È necessario che ciò avvenga entro 60 giorni dalla data in cui verrà attivata la procedura di invio, per consentirne l'esame in via prioritaria.


E', quindi, consentito - precisa la circolare - ottenere il rimborso delle imposte versate in data non anteriore al 29 novembre 2004, a condizione che alla data di presentazione dell'istanza non sia scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento. Per i termini di decadenza ricadenti tra il 29 novembre 2008 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica di invio, l'istanza andrà presentata entro 60 giorni dall'attivazione medesima della procedura.

Il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso della maggiore imposta versata (in acconto e a saldo) è il 2004, anche se gli acconti sono stati pagati prima del 29 novembre 2004. Questo perché, per i versamenti in acconto, il termine decadenziale decorre dal momento in cui viene effettuato il saldo relativo allo stesso periodo (per il 2004, ordinariamente nel giugno 2005).

Soggetti in perdita
La deduzione forfetaria del 10% può essere fruita anche nell'ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia stato prodotto un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi.
In tal caso, il contribuente, rideterminando il reddito al netto della deduzione in commento, realizza una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 84 del Tuir. Anche in tale circostanza, in assenza cioè di somme da rimborsare, va presentata l'istanza per comunicare all'Agenzia le maggiori perdite rideterminate.
Se la perdita del periodo di imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d'imposta per il quale è già stata presentata la dichiarazione dei redditi, sarà possibile richiedere il rimborso della quota di Ires o Irpef versata in eccedenza per effetto della deduzione Irap non fruita.
Nel caso, invece, in cui la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata e risulti ancora pendente il termine di cinque anni indicato dall'articolo 84 del Tuir per il riporto delle perdite, la medesima potrà essere utilizzata in compensazione nel primo esercizio utile a tale scopo.
Anche per i contribuenti in perdita, chiarisce la circolare, il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile procedere alla rideterminazione della base imponibile è il 2004.