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Sulle trasferte l’Iva indetraibile è indeducibile dall’Irap PDF Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Sabato 04 Aprile 2009 07:52

trasfertaCon la risoluzione 84/E del 31 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è indeducibile dalla base imponibile Irap, l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio. Pertanto l’amministrazione finanziaria dopo aver negato il riconoscimento fiscale dell'IVA indetraibile quale costo rilevante ai fini Ires, assume la stessa posizione anche con riferimento all’Irap. Le Entrate avevano già chiarito di non ritenere possibile l’inquadramento dell’Iva fra le componenti negative di reddito quando ciò derivi da valutazioni discrezionali del contribuente. Nella risoluzione in esame, tuttavia si afferma che l’indeducibilità totale sussiste sia nel caso in cui il contribuente abbia scelto di non detrarre l’Iva pur essendo in possesso di fattura, sia nell’ipotesi in cui lo stesso contribuente non abbia potuto provvedere all’esercizio del diritto di detrazione per mancanza del documento.