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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 19 Marzo 2009 11:04 |
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Con circolare n. 8/E del 13/03/2009 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità dal reddito dell'IRAP pagata. In particolare è stato chiarito che l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ammette, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per cento dell’IRAP dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va calcolata sull’IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. In tal senso si esprime anche la Relazione di accompagnamento alla norma in esame che specifica che “Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10 per cento dell’imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi”.
In definitiva, la deduzione forfetaria pari al 10 per cento dell’IRAP versata può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito - sia del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi d’imposta pregressi - a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Marzo 2009 11:18 |