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Ravvedimento operoso: novità, modalità operative, esempi Stampa E-mail
News - Fisco e Tributi
Scritto da Studio Pietrobono   
Giovedì 05 Marzo 2009 14:12

La riduzione delle sanzioni nel ravvedimento

Il D.L. 185/2008 (articolo 16, comma 5), ha previsto la riduzione delle sanzioni per la regolarizzazione di violazioni fiscalmente rilevanti . In particolare la nuova riduzione delle sanzioni può essere utilizzata per i ravvedimenti perfezionati dal 29/11/2008.

Pertanto alla luce delle modifiche introdotte, il nuovo tenore letterale dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 472/97, risulta essere il seguente:

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un dodicesimo del minimo (versione previgente un ottavo del minimo ndr) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un decimo del minimo (versione previgente un quinto del minimo ndr), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un dodicesimo del minimo (versione previgente un ottavo del minimo ndr) di quella prevista per l'omissione della

presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo (versione previgente un ottavo del minimo ndr) di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Modalità operative

Per regolarizzare le violazioni tributarie utilizzando il ravvedimento operoso è necessario versare entro i termini previsti dal citato articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/97 le seguenti somme:

·         Imposta/maggiore imposta dovuta, con il codice tributo ordinario;

·         Interessi moratori, con maturazione giorno per giorno, del 3% in ragione di anno, da indicare con apposito codice tributo se previsto, se non previsto sommare gli interessi nel tributo ordinario;

·         La sanzione ridotta, nelle misure previste dal D.lgs 472/97.

Esempio di ravvedimento

Supponiamo di dovere regolarizzare il versamento di ritenute di lavoro autonomo (cod. tributo 1040) per euro 1.000,00 che doveva essere effettuato entro il 16 gennaio 2009. Lo stesso viene regolarizzato entro il 16 febbraio 2009, quindi nel termine di 30gg (il 15 cade di domenica).

La sanzione minima è pari al 30% di euro 1.000,00 quindi euro 300,00, pertanto la sanzione dovrà essere ridotta ad 1/12; € 300x1/12= € 25

Gli interessi sono calcolati nel seguente modo euro (1.000 x 3%x 31gg.)/365gg= € 2,55

Pertanto nel modello F24 - sezione Erario - indicherò come codice tributo 1040  euro 1.000+euro 2,55 (in quanto non c'è un codice proprio per gli interessi del tributo 1040)= euro 1.002,55 e con codice tributo 8906 (sanzioni) euro 25

 

 

Sanzioni tributarie: prospetto riassuntivo:
Violazione Sanzione Ordinaria
Sanzione ridotta - ravvedimento

 Omessi o insufficenti versamenti

(es. versamenti periodici, acconto, saldo)

 30% dell'imposta non versata

  • 1/12 entro 30 g pari al 2,5%
  • 1/10 entro il termine di dichiarazione, pari al 3% 

 Violazioni formali

(es. inesattezze compilazione dichiarazione)

 Non sanzionabili se non ostacolano l'accertamento

da euro 258,00 ad euro 1.032

euro 2.065,00 per i soggetti obbligati alle scritture contabili

 Non prevista

 Violazioni sostanziali

Omissioni o errori riguardanti il pagamento del tributo

non rilevabili da controlli automatizzati

 Dal 100% al 200% dell'importo non versato
  •  1/10 del minimo, pari al 10% entro i termini di dichiarazione

 Violazioni sostanziali

Omissioni o errori riguardanti il pagamento del tributo

rilevabili da controlli automatizzati
 30% dell'importo non versato
  •  1/10 del minimo, pari al 3% entro i termini di dichiarazione

 Tardiva presentazione della dichiarazione

entro 90 gg

 da € 258 a € 1.032

€ 2.065 per i soggetti obbligati alle scritture contabili

+

30% delle somme eventualmente non versate

 1/12 del minimo

+

eventuale sanzione del 2,5% o del 3% se risulta imposta dovuta

Omessa presentazione della Dichiarazione

se risulta dovuta imposta: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di € 258

se non risulta dovuta imposta: da € 258 a 1.032, se soggetto obbligato alle scritture contabili € 2.065

 

 Non prevista
Mancata presentazione del Mod. F24 con saldo zero
€  51,00 (entro 5gg)
 
€ 154,00 (oltre 5gg)

€ 10 (entro 5 gg)

€ 30 (oltre 5gg)