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Fisco e Tributi
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Martedì 30 Marzo 2010 15:16 |
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Con Circolare 27 marzo 2010, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, come di consueto una disamina completa delle operazioni di assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai CAF dipendenti e dai professionisti abilitati, con riferimento alla dichiarazione dei redditi modello 730.
Tra le principali novità di quest'anno, evidenziamo i seguenti aspetti: a) l'interesse dovuto per il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto IRPEF (e relative addizionali regionali e comunali) è pari allo 0,33% anziché allo 0,50% dell'anno scorso; b) i soggetti che lo scorso novembre non hanno goduto del differimento del 20% dell'acconto IRPEF (79% da versare anziché il 99% dell'imposta del 2008) e hanno compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, devono indicare nel modello 730/2010 (colonna 5, rigo F1) la cifra utilizzata in compensazione. Nel caso in cui venga presentata dichiarazione congiunta, i coniugi devono indicarlo separatamente; c) da quest'anno, la procedura di trasmissione telematica dei risultati contabili delle dichiarazioni (modello 730-4) è stata estesa a tutti i sostituti d'imposta del territorio nazionale, coinvolgendo non solo i CAF ma anche i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale. |
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Fisco e Tributi
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Martedì 30 Marzo 2010 14:51 |
 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri la settimana scorsa Il Dl n. 40/2010, oltre alle misure a sostegno della domanda in particolari settori per le quali lo Sviluppo economico indicherà le modalità di fruizione dei contributi, contiene importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e riduzione del contenzioso, e nuove regole per la notifica di atti ai non residenti. Lotta all’evasione Ulteriore rafforzamento della lotta all’evasione internazionale. Il decreto prende di mira, in particolare, le operazioni “carosello” e “cartiere” e, anche in aderenza alle nuove norme Ue sulla fatturazione elettronica, obbliga i soggetti passivi Iva a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici dei Paesi black list (individuati dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001). Le modalità di comunicazione alle Entrate saranno stabilite da un decreto Mef entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl incentivi. Inoltre, il ministero di via XX settembre potrà escludere dall’obbligo di comunicazione alcuni Paesi black list o alcuni settori di attività; allo stesso modo, potrà estendere l’adempimento anche a Stati non black list o a specifiche tipologie di attività o operatori. Dal prossimo 1° maggio, inoltre, le società dovranno informare, attraverso il modello di comunicazione unica, il Registro imprese della Camera di commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail, degli eventuali trasferimenti all’estero della propria sede,. Il decreto legge introduce anche misure finalizzate a contrastare la fruizione illegittima di crediti d’imposta. In caso di utilizzo illecito di crediti agevolativi la cui fruizione è stata autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà a queste strutture i dati sui crediti utilizzati in diminuzione delle imposte, in modo da accelerare le procedure di recupero. Le somme recuperate dovranno confluire nell’entrata del Bilancio dello Stato, rimanendo acquisite all’Erario. Il contrasto alle frodi, infine, viaggia anche in mare grazie alla sinergia tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ipsema (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo). |
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Ultimo aggiornamento Martedì 30 Marzo 2010 15:20 |
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Lunedì 01 Febbraio 2010 10:03 |
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Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, conferma per il 2010 le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.
Il Contributo, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il versamento deve esssre eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è "ancorata" alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Imprese iscritte nella sezione ordinaria Le nuove imprese che si iscrivono nel corso del 2010 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro. Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del |
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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Febbraio 2010 11:11 |
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 14 Gennaio 2010 11:14 |
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 La legge finanziaria 2010 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2010.
La rideterminazione delle quote societarie prevede il versamento delle seguenti imposte sostitutive:
2% per le partecipazioni non qualificate;
4% per le partecipazioni qualificate.
Per la rideterminazione dei terreni la sostitutiva è invece del 4%.
Il pagamento può essere effettuato entro il 31/10/2010 con possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.).
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 31 ottobre 2010.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Gennaio 2010 11:37 |
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