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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:36 |
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L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 21/12/2011, ha stabilito la proroga del termine dal 31/12/2011 al 31/01/2012 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al periodo di imposta 2010. La proroga sarà utile per superare le numerose problematiche operative che affliggono gli operatori. |
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Lunedì 19 Dicembre 2011 11:11 |
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Il 15/12/2011, in occasione di un convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma si è dibattuto, tra l’altro, delle novità introdotte dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011 (la c.d. Manovra di Ferragosto) riguardanti la tassazione in capo ai soci o ai familiari del titolare dell’impresa individuale dei beni intestati all’impresa ed utilizzati anche dai suddetti soggetti. Trattasi di norma che ha destato e continua a suscitare non poche perplessità sia interpretative che di legittimità.
Prendiamo ad esempio, in quanto caso più frequente, le auto aziendali. Tali beni già rientrano in un regime di deducibilità limitata in capo all’impresa, in quanto è previsto per legge un utilizzo promiscuo. Imporre di tassare tali beni anche in capo al socio o familiare significa raddoppiare la tassazione: una volta in capo all’impresa per la parte indeducibile ed una seconda volta in capo al socio colpendo la non meglio identificata differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento.
Nessuna spiegazione è stata fornita per il concetto di valore di mercato: cosa si deve prendere come riferimento, le tariffe chilometriche ACI o, piuttosto, i prezzi medi di noleggio a medio (o lungo?) termine praticati dalle primarie compagnie di settore? Cosa vuol dire corrispettivo contrattuale? Forse stipulare un contratto di concessione d’uso per ogni bene in godimento al socio o familiare? In che termini e con quali formalità?
Ieri, al citato convegno, era presente un funzionario dell’Ag. delle Entrate che ha sostanzialmente rinviato i chiarimenti ad una circolare che dovrebbe essere emanata entro il 31/01/2012. Pertanto, non rimane che prendere atto dell’ennesima norma scritta di fretta e con la quale si è andati ben oltre la ratio originaria, coinvolgendo indiscriminatamente una massa di soggetti (e relativi professionisti) costretti ad inviare una quantità immane di dati già conosciuti o facilmente conoscibili dall’Agenzia delle Entrate (tra l’altro occorre trasmettere – sempre per le auto aziendali – il numero di targa, il numero di
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 15 Settembre 2011 13:15 |
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Dal 17 settembre sarà in vigore la nuova aliquota Iva "ordinaria" del 21%, che riguarda larga parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Si ricorda che le aliquote ridotte (4 % e 10%) sono comprese nella tabella A, parte II e III del DPR 633/72.
La disposizione entrerà in vigore dal 17 settembre 2011.
Occorre però fare attenzione alla data dell’operazione di vendita: se è avvenuta prima delle dell’entrata in vigore del provvedimento in gazzetta ufficiale si dovrà adottare la previgente aliquota del 20%. Ad esempio nel caso di merci consegnate antecedentemente al 17 settembre 2011 in vigore, la fattura che segue il documento di trasporto dovrà riportare la previgente aliquota del 20%. Per i contribuenti che pongono in essere operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, occorre istituire un’ ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi (a decorrere dal 17 settembre 2011) che comprendono l'Iva al 21%. Si invitano pertanto tutti i i titolari di partita IVA a porre in essere le attività necessarie per essere pronti all'adozione della nuova aliquota al 21% a far data dal 17 settembre 2011. |
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Fisco e Tributi
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Scritto da Studio Pietrobono
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Venerdì 09 Dicembre 2011 08:26 |
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Dal 6 dicembre 2011 non è più possibile effettuare transazioni in contanti di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 .
Lo stabilisce l'articolo 12 del D.L. 201/2011 (c.d. Manovra Monti). Per i professionisti ed i CED che gestiscono gli adempimenti contabili e fiscali è previsto un obbligo di segnalazione al MEF nei casi in cui, nell'espletamento del loro incarico profesionale, dovessero appurare l'esistenza di transazioni in contanti pari o superiori ad euro 1.000,00. Se i professionisti o i CED non ottemperano alla comunicazione riguardante lo sforamento della soglia, è prevista una sanzione a loro carico di euro 3.000,00 (peraltro nemmeno coperta da assicuarazione, come chiarito dall'ISVAP, vedi Italia Oggi del 9/12/2011). Ne consegue che i pagamenti pari o superiori ad euro 1.000 dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario o assegni non trasferibili nei quali sia indicato il beneficiario. Infine, entro il 31/12/2011 i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o il loro importo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore ad euro 1.000,00. |
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Scritto da Studio Pietrobono
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Giovedì 12 Maggio 2011 19:58 |
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Il mancato rilascio del motore di calcolo degli studi di settore (GERICO) per il periodo di imposta 2010 e l'introduzione della cedolare secca sugli affitti (che ha generato dubbi sulla modalità di calcolo degli acconti in caso di opzione per l'imposta sugli affitti) hanno determinato un forte clima clima di incertezza fiscale per la gestione delle imminenti scadenze riguardanti le dichiarazioni dei redditi (modello Unico 2011) ed IRAP. L'amministrazione finannziaria è corsa ai ripari emanando un DPCM in per prorogare il termine dei pagamenti delle imposte relative alla dichiarazione deei redditi (Modello Unico) dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione. Tali pagamenti potranno essere effettuati anche entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga dal 16 giugno al 6 luglio riguarda: - tutte le persone fisiche (sia soggetti agli studi che non soggette, sia titolari di partita IVA che non titolari, sia proprietari di immobili che non proprietari)
- società ed enti commerciali soggette agli studi di settore.
Sono esclusi gli enti non commerciali e le soccieta ccommerciali escluse dagli studi. Precisiamo che per i soggetti che usufruiscono della proroga vi rientra anche la dichiarazione IRAP. Differimento anche per il modello 730: la consegna al CAF o ai soggetti incaricati dovrà avvenire entro il 20 giugno in luogo del 31 maggio. Spostati anche il termini dei versamenti ordinari che ricadono nella pausa estiva (per capirci tutti i tributi non da unico quindi: ritenute di acconto, IVA mensile, contributi previdenziali, ecc): dal 16 agosto al 22 agosto senza alcuna maggiorazione. |
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